(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      39 del 5 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione,  nel  rispetto  della normativa statale vigente,
disciplina  con la presente legge l'installazione e l'esercizio degli
impianti per radiotelecomunicazioni.
    2.  La  presente legge definisce, in particolare, le procedure di
installazione    e    di    modifica    di    impianti    fissi   per
radiotelecomunicazioni,   nonche'  le  azioni  di  risanamento  degli
impianti  gia'  esistenti, assicurando altresi' che l'esercizio degli
impianti  autorizzati  ai  sensi  della  presente legge si svolga nel
rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente, al
fine di garantire:
      a) la  tutela  della  salute  della  popolazione  esposta  alle
emissioni  elettromagnetiche  e  la  limitazione  della perturbazione
delle  condizioni  di naturalita' dell'ambiente dovuta alle emissioni
degli impianti;
      b) la  corretta  localizzazione  e  l'ordinato  sviluppo  degli
impianti,  salvaguardando  gli interessi di carattere paesaggistico e
ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione
degli impianti in appositi siti attrezzati;
      c) il  rispetto  dei  parametri tecnici riguardanti l'esercizio
degli impianti.