(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina con la presente legge l'installazione e l'esercizio degli impianti per radiotelecomunicazioni. 2. La presente legge definisce, in particolare, le procedure di installazione e di modifica di impianti fissi per radiotelecomunicazioni, nonche' le azioni di risanamento degli impianti gia' esistenti, assicurando altresi' che l'esercizio degli impianti autorizzati ai sensi della presente legge si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire: a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalita' dell'ambiente dovuta alle emissioni degli impianti; b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo degli impianti, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione degli impianti in appositi siti attrezzati; c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio degli impianti.